Con l'entrata
in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione" e
semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla
funzionare in maniera più efficace e trasparente.
Cos'è
l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare,
in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e
requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di
presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica
amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali
certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità
giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Quali sono le dichiarazioni che si possono
autocertificare?
Si possono "autocertificare":
A)
Con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni:
la data e il luogo di
nascita
la residenza
la cittadinanza
il godimento dei diritti
politici
lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a,
divorziato/a)
lo stato di famiglia
l'esistenza in vita
la nascita
del figlio
il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
la posizione agli effetti degli obblighi militari
l'iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
titolo di studio o qualifica
professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo
assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato.
stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria
di pensione; qualità di studente o di casalinga
qualifica di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ecc.
di non aver riportato condanne penali
tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Le
dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del
pubblico ufficiale.
B)
Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
Tutti gli stati, fatti a
qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A"
precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si
possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia
originaria; la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il
dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e
qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può
contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica
amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede
direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo
caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non
autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte
del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. In questo
caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà:
a)
unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica
b)
firmarla
in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione
diretta)
Dov'è
utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà
sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo
tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province,
comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente
di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici). Sono inoltre
utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e
di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas,
ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con
l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Come
funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli
degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare
il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto
concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(autocertificazioni). Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo
quando non sia contestuale ad una istanza. L'autentica della sottoscrizione
avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale
autenticante. L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può
avvenire in uno dei seguenti modi:
a)
conoscenza diretta da parte del pubblico
ufficiale;
b)
testimonianza di due idonei fidefacenti conosciuti dal pubblico
ufficiale;
c)
esibizione di un valido documento di identità personale, munito
di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
Cosa fare se non
viene
accettata
l pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che
non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre
nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere
puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in
primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata,
richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero
di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così
come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha
altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come
risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà
richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al
Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del
luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA. La richiesta deve
essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della
richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde
per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le
sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di
lire. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta. La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele,
istanze o quant'altro. Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria
autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni
di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
Sottoscrizione,
autentica della firma e imposte di
bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che
l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata. Con
l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una
istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato. L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali:
notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci,
anche di comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore
di pubblici servizi. l'autentica della firma è soggetta ad imposta di
bollo. Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal
cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge,
dall'imposta. (Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di
bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di
collocamento, ecc.
Dichiarazioni
non
veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non
veritiere L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare
la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. E' evidente che le norme,
semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica
Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione. Il
rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Altre
disposizioni di semplificazione
amministrativa
1)
LA NASCITA DI UN FIGLIO
Entrambi i genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal
parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se la
nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a)
al
Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3
giorni dal parto
b)
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il
bambino, entro 10 giorni dal parto
c)
all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di residenza del padre quando questi abbia la residenza in un Comune
diverso da quello della madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10
giorni dal parto
2)
VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati
dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio. E'
ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purché le informazioni
contenute nei certificati stessi non siano variate. In questo caso, basterà
apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare
dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Ha validità illimitata ogni
certificato non soggetto a modificazione (ad es.: certificati storici, di morte,
titolo di studio).
3)
ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di
stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente
all'ufficiale di stato civile competente.
4)
ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la
produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza
di carichi pendenti. Detti certificati, devono essere accertati, presso gli
uffici competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il
provvedimento. Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere
atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino
attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a
certificare.
5)
ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare
le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità personali
risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione
procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
6)
NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA
FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione
ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria
l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma
in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento
di identità, possono essere inviate per via telematica. La sottoscrizione di
istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7)
COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia
della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i pubblici concorsi
ha lo stesso valore della copia autentica). Se questa dichiarazione è
contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata.
8)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da
cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i
cittadini Italiani. I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9)
DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI
CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle
amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi,
richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel
documento di identità. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di
nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti
certificati.
10)
PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli
originali. L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal
funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso
il quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere
presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco. Nel caso in cui si debba
presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente
competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
11)
PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI
CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle
domande ai concorsi pubblici, nonché ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre più previsto il limite
di età, tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole
amministrazioni, in relazione alla natura del servizio. Sono conseguentemente
aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età. Se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di
età.
12)
AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che
rilascia il certificato, purché sia presentata personalmente
dall'interessato. L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se
richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
13)
NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE
D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere
rinnovata sei mesi prima della scadenza. Nei documenti di riconoscimento, non
è più necessaria l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda
espressamente l'interessato. I giovani in attesa di svolgere il servizio di
leva obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità
e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta
obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o della carta di
identità.
14)
FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
documenti che richiedono la firma di più persone, possono essere
sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi.